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Ricatto pretorile sulla pelle dei figli: è questo il bene dei minori?

pretore avv enrico pusterla

Da: Mattino della domenica, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 28.7.13 pag 26

Ricatto pretorile sulla pelle dei figli: è questo il bene dei minori?


Il “bene dei minori” è spesso la giusti­ficazione su cui affermano basarsi le decisioni delle autorità di protezione (ARP) e dei pretori cantonali. Deci­sioni delle ARP a cui viene tolto, quasi sistematicamente, l’effetto sospensivo in caso di ricorso; decreti supercaute­lari (decisioni su casistiche urgenti, ap­plicate immediatamente e non ap­pellabili) e cautelari (immediatamente esecutivi, anche in caso di appello, ri­corso o reclamo, a meno che la parte interessata rischia di subire un pregiu­dizio difficilmente riparabile…e diffi­cilmente dimostrabile). Decisioni e decreti che hanno delle conseguenze devastanti sui figli, prima di tutto, e sui genitori (abitualmente i padri). Non sono affatto una rarità i collocamenti di minori in istituti e la concessione di autorizzazioni a trasferirsi all’estero o in altri cantoni con i figli al seguito che le ARP e i pretori concedono a madri (talvolta pure se con limitate o addirit­tura non idonee capacità genitoriali). I diritti dei figli vengono considerati se­condari rispetto a quelli delle loro madri, e i minori trattati alla stessa stregua di accessori di viaggio di pro­prietà delle madri, di cui esse possono disporre liberamente e, soprattutto, impunemente. I padri: solamente un ostacolo da superare.

Di seguito uno degli innumerevoli esempi per far comprendere a voi let­tori la qualità del “lavoro” svolto dalle autorità “competenti” preposte alla tu­tela del bene dei minori, davanti alle quali forse un giorno vi troverete ad avere - obbligatoriamente e vostro malgrado - a che fare.

Una coppia di coniugi con tre figli, nell’ambito della loro separazione, per il solo fatto di essere domiciliati in un comune della giurisdizione della Pre­tura di Mendrisio Sud, si sono trovati a dover sottostare al giudizio dell’av­vocato Enrico Pusterla, eletto Pretore dal Gran Consiglio. Dopo due anni di procedura di separazione, diversi atti istruttori tra cui la perizia sulle capa­cità genitoriali dei genitori, e la pre­sunta profonda conflittualità tra i coniugi (sulla quale ritorneremo in dettaglio in un apposito articolo), il pretore Pusterla decide il colloca­mento dei tre figli di 16, 14 e 8 anni per un periodo di osservazione presso il PAO (Centro di pronto intervento e osservazione) di Mendrisio. Immedia­tamente sono insorti i due figli adole­scenti contro il loro internamento forzato, chiedendo di essere sentiti dal pretore. Nel verbale di udienza del pretore si legge: “I figli non sono d’ac­cordo con la decisione, ritenendola eccessiva. Concordemente entrambi chiedono che il Pretore abbia ad invi­tare i genitori a trovare una soluzione comune che permetta di evitare il col­locamento. Il pretore, preso atto delle richieste dei figli invita i loro genitori a concordare delle misure che, senza giungere ad una regolamentazione completa dei loro rapporti per la vita separata o per l'eventuale sciogli­mento del matrimonio, permettano per lo meno di gestire correttamente la cura e l'educazione dei figli per il fu­turo. Nel caso in cui questo accordo potesse essere raggiunto, la decisione di collocamento potrà essere rivista.'

I due genitori coi rispettivi legali avrebbero avuto 3 giorni feriali di tempo per concretizzare questo ac­cordo, ossia da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre, avendo ricevuto l’ordine di accompagnare i 3 figli al PAO per il lunedì mattina 18 ottobre. Le pretese della moglie 38enne erano di alimenti a vita per se stessa, affidamento dei figli e attribuzione in uso della casa coniugale. Evidentemente davanti a tali unilaterali richieste una media­zione
ed un accordo tra le parti era ir­realizzabile. Infatti, non sopravvenne nessun accordo e i figli furono collo­cati contro la loro volontà al PAO. I minori sono rimasti collocati (impri­gionati) 7 giorni su 7, durante 3 mesi, al PAO, per il loro bene, mentre il pre­tore, gli operatori sociali, gli specialisti coinvolti e i due genitori erano… li­beri.

A quel tempo vigeva l’art. 253 del Co­dice di procedura processuale ticinese secondo il quale
'Il giudice non è vin­colato dall'opinione dei periti. Egli pronuncia secondo la propria convin­zione.' Per cui il solo responsabile della decisione di collocamento dei 3 figli in istituto era il pretore, lo stesso che affermava che la decisione di col­locamento avrebbe potuto essere rivi­sta a condizione che i genitori avessero trovato un accordo di separa­zione o di divorzio, seppure non com­pleto. 

Ci chiediamo: ma allora, il collocamento era necessario oppure no? Era una misura giustificata e pro­porzionata oppure un grave abuso socio-giudiziario sui minori? È lecito che un pretore utilizzi i figli in questo modo, come mezzo di pressione sui genitori, per obbligarli a trovare un ac­cordo, visto che in tal caso il pretore avrebbe rivisto la decisione di colloca­mento dei figli? Se così fosse, sarebbe questa la concezione del bene dei mi­nori messo in atto dalle nostre autorità “competenti”? Ai lettori l’ardua rispo­sta…

Nel mentre, la figlia adolescente, du­rante il collocamento forzato assieme ai suoi fratelli in istituto, ha scritto e inviato una struggente lettera agli ope­ratori sociali del PAO (Capo-équipe psicologo Roberto Saredi), all'assi­stente sociale capo progetto Rosetta Teodori-Ambrosini, agli avvocati e al Pretore avv Pusterla (colui che ha de­ciso e ordinato il collocamento dei ra­gazzi in istituto). Questa lettera si può leggere inserendo il codice XYZ16 nella rubrica “CERCA” del sito www.papagenonews.ch oppure cliccando qui.

Contatto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

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