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Disaccordo sul cognome del figlio? Decideranno Giudici e Tutorie!

Da: Mattino della Domenica, 10.06.2012, pag 29, Rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"


N
el comunicato stampa del 23 aprile 2012, il Consiglio fede­rale (CF) informava che ha deciso di porre in vigore il 1 gennaio 2013 la modifica del Codice civile ( h t t p : / / w w w . a d m i n . c h /ch/i/as/2012/2569.pdf), adottata dal Parlamento il 30 settembre 2011, con­cretizzando la parità dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza. Pertanto il cognome e la cittadinanza non cambieranno più in seguito al matrimonio. Quando contraggono il matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come co­gnome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due, mediante sem­plice dichiarazione da presentare al­l'Ufficio di stato civile. Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure - se i coniugi hanno cognomi diversi - quello da celibe o nubile che
i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio.

Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre.
In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichia­rare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

Il diritto transitorio prevede che il co­niuge che ha cambiato il proprio co­gnome prima dell’entrata in vigore di tali modifiche possa dichiarare in qualsiasi momento all’ufficio dello stato civile che intende tornare a por­tare il proprio cognome da nubile o celibe. In tale caso, i genitori possono dichiarare fino al 31 dicembre 2013 che il figlio riceve il cognome da nu­bile o celibe del dichiarante. I genitori non coniugati titolari dell’autorità pa­rentale congiunta possono dichiarare entro la fine dell’anno che il figlio deve portare il cognome da celibe del padre. I figli maggiori di 12 anni de­vono acconsentire al cambiamento del cognome.


Parrebbe già così un ginepraio, ma cosa accadrà in caso di disaccordo tra la coppia? Quale è la soluzione previ­sta
qualora i genitori sposati o convi­venti con autorità parentale congiunta non trovassero un accordo sul co­gnome che porterà il loro figlio? Nes­suna! La nuova normativa non prevede una risposta al problema! E questo nonostante nel 2008 il CF avesse invitato il Parlamento a rego­lamentare questa evenienza, propo­nendo di affidare la decisione a un'istanza giudiziaria, che trasferisse il diritto di determinare il cognome del figlio a uno dei genitori. Se que­st'ultimo non avesse deciso entro il termine assegnato, il figlio avrebbe assunto il cognome di tale genitore. Detta variante avrebbe offerto la pos­sibilità ad ambedue i genitori di esporre davanti al giudice le loro ar­gomentazioni in merito. Inoltre il giu­dice avrebbe potuto in ogni istante cercare di indurre le parti all'intesa. Ciò avrebbe anche potuto includere la possibilità di procedere alla decisione per sorteggio con il consenso dei ge­nitori.

Tuttavia, il Parlamento non ha deliberato nulla a riguardo.

Essendo decorso infruttuoso il ter­mine di referendum, la modifica legi­slativa che entrerà in vigore il 1. gennaio 2013 non prevederà dunque alcuna soluzione esplicita al pro­blema. Un’altra occasione mancata per la nostra classe politica! Sarà quindi compito della prassi giudizia­ria e dei tribunali risolvere il dilemma. Altro “lavoro” per le Preture, le Tuto­rie, il Tribunale d’Appello e tutti gli altri operatori implicati.

I futuri sposi in disaccordo dovranno dunque, verosimilmente, andare da­vanti al giudice ancor prima di spo­sarsi per poter decidere quale cognome porterà il loro figlio non an­cora concepito… Ulteriori info sul tema al link: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref_ge setzgebung/ref_namensrecht.html

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