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'Una grave violazione del principio di celerità'. Richiamato l'intero Ministero pubblico.

Da: La regione, 9.7.08, pag 13

<>'Una grave violazione del principio di celerità'
In 179 pagine le motivazioni della sentenza per il ‘caso Tobler' a BancaStato

Vi è stata una grave violazione del principio di celerità, nell'ambito del procedimenti penali a carico di Ita­lo Frignani ed Emilio Pedrotta ( ex funzionario di BancaStato), indagati per 7 anni, processati e infine con­dannati dalle Criminali di Locarno per aver malversato ( essenzialmente il primo, come ex tutore) sui conti del giovane multimilionario Hans­ruedi Tobler. Lo ha ribadito il giu­dice
Mauro Ermani
nelle motiva­zioni della sua sentenza di colpevo­lezza emessa il 5 giugno scorso. Se­condo quanto riportato ieri da " Tici­no News", Ermani ha inviato alle parti un documento esplicativo di 179 pagine. L'elemento principale che ne emerge è proprio la violazio­ne del " sacro" principio di celerità che è dovuto a tutte le parti in causa. Una violazione che ha spinto la Cor­te a richiamare l'intero Ministero pubblico alle sue responsabilità; casi del genere, ha sentenziato Er­mani, devono giungere in aula al massimo in tre anni. Di più: dal 2004 al 2007 l'operato degli inquirenti è stato insufficiente.
Il giudice torna anche sulla coa­zione esercitata dal giovane Tobler in occasione del famoso incontro in BancaStato ( 9 luglio 2001) durante il quale venne deciso di gratificare Frignani con una buonuscita da ol­tre 1 milione di franchi affinché re­stituisse gli oltre 25 milioni di fran­chi appena sottratti a Tobler con la complice passività dell'istituto. Il tutto per evitare che emergesse l'in­gente patrimonio in nero detenuto anche in BancaStato dall'ereditiero. Sulla posizione dell'ex direttore Fa­bio Pedrazzini il giudice Ermani ricorda che è stato già indagato e prosciolto dall'accusa di estorsione ( circostanza per altro negata dall'av­vocato difensore di Tobler, Brenno Canevascini, secondo il quale per­tanto quella dell'estorsione è una porta penalmente ancora aperta per Pedrazzini). Ermani ribadisce co­munque l'esistenza del reato di coa­zione. Reato che però è prescritto; e anche se si applicasse la nuova leg­ge, si prescriverebbe oggi, 9 luglio 2008. Il giudice non è poi tenero con il predecessore di Pedrazzini, Bru­no Bianconi: secondo la corte avrebbe dovuto rispondere di falsità in documenti per aver nascosto l'esi­stenza dei fondi neri alla Commis­sione tutoria all'epoca in cui il gio­vane era minorenne. Secondo " Tici­no News", Broggini, lette le motiva­zioni della sentenza, ha confermato la sua decisione di ricorrere contro la condanna di Frignani.




Il giudice Mauro Ermani

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