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«L'indennità per ingiusto procedimento è troppo spesso inferiore al danno subito»

Da: CdT 23.9.11 pag 5

Il legale «Più responsabilità allo Stato»
Elio Brunetti: «L'indennità per ingiusto procedimento è troppo spesso inferiore al danno subito»


DI
ELIO BRUNETTI
La determinazione dell'ammontare dell'indennità è questione lasciata al po­tere d'apprezzamento del giudice e viene stabilita in funzione della gravità della le­sione alla personalità.
Il nuovo Codice di procedura, dal canto suo, prevede che se l'imputato è piena­mente o parzialmente assolto o se il pro­cedimento nei suoi confronti è abban­donato, egli ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, un'in­dennità per il danno economico risultan­te dalla partecipazione necessaria al pro­cedimento penale ed una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, in
par­ticolare in caso di privazione della libertà. Il nuovo Codice non modifica sostanzial­mente quanto già in vigore sotto l'egida del Codice di procedura penale ticinese. Come allora occorre tener conto delle cir­costanze della fattispecie, in particolare del pregiudizio all'integrità fisica e psichi­ca o alla reputazione del ricorrente, se ac­cusato di un crimine particolarmente gra­ve o infamante e se un gran numero di per­sone ne è venuta a conoscenza; anche la sua situazione familiare e professionale va quindi debitamente presa in conside­razione. Malgrado una tale apparente estensione dei criteri di calcolo dell'inden­nità, questa risulta però troppo spesso in­feriore a quelli che si rivelano essere i ve­ri e concreti disagi e pregiudizi subiti dal­la persona colpita da un ingiusto procedi­mento penale. Nulla lascia intendere che tale prassi debba subire particolari modi­fiche. Anche se il nuovo Codice di proce­dura penale prevede la possibilità che sia l'accusatore privato (un tempo si chiama­va parte civile ndr.) a risarcire l'imputato, tale ipotesi costituisce un'eccezione ed i presupposti di un tale provvedimento so­no decisamente restrittivi. In tale evenien­za l'indennità a carico dello Stato può quin­di essere ridotta, così come quando l'im­putato ha provocato in modo illecito e col­pevole l'apertura del procedimento pena­le o ne ha ostacolato lo svolgimento, o an­cora se le spese dell'imputato sono di esi­gua entità. Nel contesto di una domanda di risarcimento la difficoltà maggiore ri­siede quindi nell'onere della prova dei pre­supposti, ma anche in una giurispruden­za restrittiva, tendente a livellare verso il basso gli importi forfettari per ogni gior­nata di detenzione, importi che difficil­mente riescono a risarcire chi ha dovuto subire un procedimento penale, magari trascorrendo un periodo - anche lungo - di carcerazione preventiva, quindi parti­colarmente duro. L'auspicio è quindi che la giurisprudenza voglia riconoscere una maggior responsabilità dello Stato, sen­z'altro dovuta se si considera che è lo Sta­to a promuovere l'azione penale e dunque a risponderne della legittimità.






Il nuovo CPP non modifica sostanzialmente quanto già in vigore

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