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L'abbandono del doppio cognome

Da: CdT, 28.4.12 pag 33 L'ESPERTO RISPONDE FRANCESCA CASSINA-BARZAGHINI


Ho letto di recente un suo contributo sull'autorità parentale e vorrei sapere se la revisione del diritto da lei menzionata concerne anche la normativa sul nome coniugale. Ho sentito dire che in futuro non esisteranno più i doppi nomi per le mogli. È vero? (MAURO DI LUGANO)


I l
diritto del cognome dei coniu­gi, regolato dal Codice Civile svizzero, è stato sottoposto ad una revisione che, approvata dalle camere lo scorso 30 settembre 2011, entrerà in vigore il 1. gennaio 2013. In so­stanza la modifica del Codice Civile inten­de garantire la parità giuridica dell'uomo e della donna in materia di cognome e cit­tadinanza. Le principali novità della re­visione sono, effettivamente, l'abbandono del doppio cognome per le donne sposate e la possibilità per i figli di assumere il co­gnome della madre. Per quanto concerne il diritto del cognome, la nuova legge op­ta infatti per il principio dell'immutabili­tà del cognome di nascita. In linea di mas­sima dunque la donna potrà continuare, dopo il matrimonio, a portare il proprio cognome anche dopo il matrimonio. Tut­tavia, gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce attraverso il cognome, osservando in tal modo la tradizione, avranno la possibilità di determinare, al momento del matrimonio (mediante sem­plice dichiarazione da presentare all'Uffi­cio di stato civile), un cognome coniugale scelto tra quello da celibe dello sposo o quel­lo da nubile della sposa (non quindi un doppio cognome). Da notare che tale pos­sibilità sarà prevista anche per le coppie omosessuali che contraggono un'unione
domestica registra­ta. Per quanto ri­guarda il cognome dei figli, i figli di ge­nitori che portano un unico cognome comune acquisiran­no tale cognome.
Quanto invece ai fi­gli di genitori sposa­ti che portano co­gnomi diversi, i coniugi dovranno sceglie­re, già al momento del matrimonio (me­diante dichiarazione dell'ufficio stato ci­vile), quale dei due nomi dovranno porta­re i loro futuri figli comuni. Tuttavia, oc­corre ricordare che tale scelta non sarà ir­revocabile: entro un anno dalla nascita del primo discendente, sarà ancora possibile richiedere un cambiamento di cognome optando per quello dell'altro coniuge. I fi­gli dei genitori non sposati continueranno invece anche in futuro a portare il cogno­me della madre. Tuttavia, qualora i geni­tori abbiano l'autorità parentale congiun­ta, essi potranno, nel termine di un anno, dichiarare all'ufficio di stato civile che il fi­glio porterà il nome da celibe del padre. Lo stesso sarà possibile nel caso in cui sia so­lo il padre a detenere l'autorità parentale. Per quanto concerne la regolamentazione del cognome in caso di divorzio, i divor­ziati potranno in ogni momento dichiara­re di voler riassumere il cognome portato prima del matrimonio. Anche la discipli­na del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è stata riveduta sot­to il profilo dell'uguaglianza tra i sessi. Il progetto dispone infatti che ciascun coniu­ge conserverà la propria cittadinanza can­
tonale e attinenza comunale senza acqui­stare quella del coniuge; i figli acquisteran­no la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui portano il nome. Infine, la revisione introduce anche un'attenua­zione dei requisiti per postulare un cam­bio di nome: mentre attualmente occorro­no «gravi motivi», presupposto che la giu­risprudenza ha sempre valutato con seve­rità (occorre in particolare dimostrare che il portare un determinato cognome arre­ca alla persona interessata degli svantag­gi e dei pregiudizi seri e reali, di tipo socia­le, psichico, morale o spirituale), in futuro per ottenere un cambio di cognome saran­no sufficienti «interessi legittimi». Consi­gliamo pertanto a chi eventualmente me­dita di chiedere un cambio di nome, di at­tendere fino a quando entrerà in vigore la modifica legislativa. Infine, secondo le nor­me transitorie della modifica legislativa, il coniuge che, prima dell'entrata in vigo­re di questa revisione, ha cambiato il suo cognome al momento del matrimonio, po­trà dichiarare in ogni tempo all'ufficio di stato civile di voler riprendere il cognome da celibe/nubile. In questo caso, se ci sono figli, i genitori potranno chiedere entro il 31 dicembre 2013 che il figlio acquisisca il nome da celibe/nubile del genitore che ha fatto tale dichiarazione. Riprendere il pro­prio cognome da nubile, sarà in futuro pos­sibile anche in caso di morte del marito, mediante una semplice dichiarazione al­l'ufficio di stato civile.
Per porre domande, rivolgersi a: Corriere del Ticino, «L'esperto risponde», c.p. 160, 6903 Lugano (fax 968.29.77, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


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